legge-363-decreto-40-scialpinismo-fuoripista

Normative sullo scialpinismo in Italia

le novità sulle normative in vigore, gennaio 2022
Rev. 2

 

Non esiste in Italia una normativa specifica applicabile per legge allo scialpinismo e allo sci fuoripista.
Finora si faceva riferimento soltanto alla Legge 363 del 2003 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, che regolamenta in generale la pratica dello sci di pista e la gestione delle aree sciabili. Questa legge si occupa di scialpinismo e fuoripista soltanto nell’ art. 17, dove si cita:

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono
responsabili degli incidenti che  possono  verificarsi  nei  percorsi
fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove,
per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi
di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un  idoneo
intervento di soccorso.

Ora, con decreto legislativo n° 40 del 28/02/2021, questo articolo verrà modificato e integrato dalle seguenti disposizioni:

  1. Il concessionario e il gestore degli impianti  di  risalita  non
sono  responsabili  degli  incidenti  che  possono  verificarsi   nei
percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 
  2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista  o
le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche
mediante  le  racchette  da  neve,   laddove,   per   le   condizioni
nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi  di
appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e  sonda
da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. 
  3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle  valanghe
redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'. 
  4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le  condizioni
generali di innevamento e ambientali lo  consentano,  puo'  destinare
degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica  dello
sci alpinismo.

Il decreto doveva entrate in vigore il 3 aprile 2021, data poi promulgata al 1 gennaio 2022.

In pratica il nuovo decreto, rispetto alla versione originale delle Legge 363:
– fa riferimento non soltanto alla pratica dello scialpinismo, ma anche dello sci fuoripista e delle racchette da neve (ciaspole);
– fa riferimento alle attività “in particolari ambenti innevati”, senza fornire ulteriori precisazioni;
– in questi contesti, obbliga i praticanti a dotarsi di pala e sonda, oltre che di ARTVA, laddove “sussistano rischi di valanghe” (senza l’aggettivo “evidenti” della vecchia norma);
– non citando alcun protocollo o procedura particolare, la valutazione del rischio di valanghe  potrebbe ritenersi soggettiva: questo renderebbe l’obbligo difficilmente attuabile;
– tuttavia, in contrasto al punto precedente,  il legislatore potrebbe implicitamente fare riferimento alla prassi comune di utilizzare  il bollettino valanghe nazionale: poichè questo non prevede il livelllo di rischio zero, allora il rischio di valanghe sussiste sempre e ciò renderebbe l’obbligo attuabile sempre;
– obbliga i gestori degli impianti ad esporre il bollettino valanghe;
– dà ai gestori la facoltà di istituire percorsi specifici per la risalita con le pelli.

Inoltre, all’ art. 24 il  decreto sancisce il divieto di risalire (con qualsiasi mezzo) le piste di sci salvo autorizzazione del gestore dell’area sciabile, e ciò senza distinzione tra orari di apertura o chiusura delle piste.

Il decreto introduce anche l’obbligo del casco per sciatori dai 14 anni di età (prima era dai 18) e della assicurazione per RC verso terzi. Queste disposizioni non  dovrebbero applicarsi ai i freeriders che utilizzano gli impianti di risalita per poi scendere esclusivamente fuori dalle piste ordinarie.

Naturalmente alla legge nazionale potranno aggiungersi le disposizioni particolari applicate a livello regionale e anche dai comuni (per esempio, divieto di sciare in alcune aree per ragioni di sicurezza).

 

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